Art. 2.
(Requisiti per l'ammissione dei docenti all'insegnamento).

      1. L'insegnamento di storia della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, di grammatica dei linguaggi stenografici, di abilità linguistico-stenografica, di transcodificazione, di iper-multimedialità e di didattica della scrittura-stenoscrittura-trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, è affidato, fino all'espletamento di appositi pubblici concorsi, ai docenti di dattilografia, stenografia, trattamento testi e dati, classe di concorso 75/A, con contratto a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore con provata esperienza relativamente ai nuovi metodi pedagogici e didattici.
      2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, determina i criteri e le modalità per la formulazione di una graduatoria per titoli, a livello regionale, riferita ai docenti con contratto a tempo indeterminato interessati ad assumere l'incarico di insegnamento di cui al comma 1.
      3. L'insegnamento di cui al comma 1 può essere altresì affidato con contratti di diritto privato, ai sensi delle relative norme emanate dalle università e dagli istituti di istruzione universitari e superiore.
      4. I contratti di cui al comma 3 sono attribuiti a docenti laureati con almeno trenta anni di attività di insegnamento della stenografia nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché ai laureati nei corsi di cui all'articolo 1.